STATUTO DEL “COMITATO SVILUPPO SOSTENIBILE VALCESANO”
Articolo 1 – SEDE -
Il Comitato ha sede in Mondavio, Frazione San Michele Al Fiume in Via Cesanense n.45.
La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell’assemblea degli aderenti.
Su delibera del Consiglio Direttivo il Comitato può organizzare e costituire sezioni regionali e/o provinciali nei luoghi più opportuni al fine del più completo e perfetto raggiungimento degli scopi.
Articolo 2 – SCOPI -
Il Comitato è costituito a scopo altruistico, non ha fini di lucro o carattere speculativo, è una iniziativa autonoma, pluralista, apartitica, volontaria, democratica e con utilità sociale. Ha lo scopo di studiare e diffondere le tematiche e le problematiche dell’ambiente, di difendere e preservare la sicurezza e la salute dei cittadini, nonché la qualità della vita di questi, con particolare riferimento ai disagi ed ai danni derivanti da industrie e insediamenti di impianti di produzione di energia nocivi ed insalubri.
Per raggiungere questi fini il Comitato si doterà degli strumenti mobili ed immobili che riterrà più opportuni.
L”attività del Comitato verrà autofinanziata attraverso libere oblazioni volontarie dei promotori e degli aderenti al Comitato stesso e attraverso pubbliche sottoscrizioni se necessarie.
Articolo 3 – ADESIONE AL COMITATO -
L’adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato.
Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito politico, ecc.
Tutti coloro che intendono far parte del Comitato dovranno presentare richiesta scritta di ammissione al Presidente.
La richiesta deve contenere la dichiarazione dell’aspirante promotore di condividere le finalità del Comitato, di accettare lo statuto e l’eventuale regolamento interno nonchè, presa visione dell’informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.
Articolo 4 – QUOTE ASSOCIATIVE -
L’adesione al Comitato non comporta alcun pagamento di quote associative, ma viene lasciata libera iniziativa ai promotori e successivi aspiranti tali di fare oblazioni volontarie per contribuire al suo sostentamento.
Il Comitato provvederà a proprie spese al finanziamento delle attività istituzionali e delle singole iniziative decise di volta in volta dall’assemblea.
Articolo 5 – FONDO COMUNE -
I contributi dei promotori e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.
Articolo 6 – RECESSO –
Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente del Comitato con lettera raccomandata .
Articolo 7 – ORGANI -
Gli Organi del Comitato sono:
- Assemblea;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sono gratuite.
Le cariche sociali hanno durata di due (2) anni e possono essere riconfermate.
Articolo 8 – ASSEMBLEA -
L’Assemblea è composta da tutti i promotori e dai successivi aderenti. Ogni promotore ha diritto ad un voto.
E’ l’unico organo decisionale del Comitato. E’ presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, assistiti dal Segretario.
L’assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale.
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal Vice-Presidente o da almeno 1/20 dei promotori e degli aderenti, qualora se ne ravvisi la necessità.
L’avviso di convocazione dell’assemblea verrà recapitato ai promotori con comunicazione scritta via fax, raccomandata o posta elettronica, con almeno sette (7) giorni di anticipo.
Articolo 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO -
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri, eletti tra i promotori.
Fra i consiglieri viene nominato un segretario e un Tesoriere.
Tali funzioni possono essere attribuite da un unico Consigliere.
I Consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.
Articolo 10 – PRESIDENTE DEL COMITATO -
Il Presidente del Comitato è anche Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto dall’assemblea tra i membri del comitato, è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, nonché in sede amministrativa e giudiziaria, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, è autorizzato a impegnare tutti gli atti e operazioni in nome del Comitato.
In caso di impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito dal Vice-Presidente con le stesse funzioni e poteri del Presidente.
L’assenza del Presidente giustifica l’attribuzione di poteri al Vice Presidente senza necessità di autorizzazioni.
Articolo 11 – DURATA E SCIOGLIMENTO -
Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea.
Articolo 12 – DIRITTI DEGLI ADERENTI -
Tutti i membri del comitato hanno i seguenti diritti:
-eleggere il Presidente del Comitato e i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto annuale;
- partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato.
Articolo 13 – DOVERI DEGLI ADERENTI –
E’ dovere di ciascun aderente:
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- tenere verso i promotori e gli aderenti un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.
Articolo 14 – ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI -
I membri del comitato che contravvengono ai doveri indicati dal presente Statuto possono essere esclusi dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio del promotore almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.
L’esclusione è prevista per i seguenti casi:
- inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato;
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali.
Articolo 15 – PATRIMONIO -
Il patrimonio del comitato è costituito da:
- oblazioni volontarie dei promotori;
- contributi e liberalità ricevute;
- riserve formate con utili;
- altre riserve accantonate.
Articolo 16 – ESERCIZIO SOCIALE -
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.
Articolo 17 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI -
Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale.
Articolo 18 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO –
In caso di scioglimento il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del comitato.
Articolo 19 – EFFETTI -
Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data del 29 novembre 2009.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda agli artt. dal 39 al 42 del C.C.
